Caritas
Diocesana di Trivento

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi degli artt.12 e seguenti c.c. , la Fondazione denominata

“FONDAZIONE S. PIETRO CELESTINO

FONDO DI SOLIDARIETÀ ANTIUSURA per la Regione Molise”

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Isernia, alla Piazza Andrea d’Isernia, presso la sede della Caritas Diocesana di Isernia-Venafro, Piazza Andrea d’Isernia n.12.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

SCOPO-PATRIMONIO

ARTICOLO 4

La Fondazione ha lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana, quasi riproducendo strutture ed intenti già previsti dall’isernino Pietro da Morrone e concretizzatisi nell’associazione “LA FRATERNA” nei cui capitula, tra l’altro, si legge: “…ciascun fratello intervenga sempre e comunque proporzionalmente alle proprie possibilità a favore di un confratello ogni volta questi sia in precarie condizioni economiche per sé e per i suoi familiari.”

La Fondazione si ispira  anche al proclama lanciato nel nostro secolo dal beato Don Orione: “è la carità e solo la carità che salverà il mondo.”

Lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo previsto dal successivo articolo 8.

La Fondazione si propone ed ha per scopo la prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione.

Al fine di raggiungere il suddetto scopo, la Fondazione potrà prestare idonee garanzie, facilitare l concessione di credito da parte di banche, società finanziarie e simili con i fondi erogati dallo Stato in base alla legge antiusura n. 108/96, o con altri fondi comunque specificamente destinati ai soggetti di cui al comma 6 dell’art. 15 della legge n. 108/96.

Le relative delibere saranno assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La Fondazione potrà attribuire direttamente, senza corrispettivo, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di danaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico, il tutto secondo quanto previsto dal successivo articolo 11.

Per la prevenzione del fenomeno dell’usura potranno, inoltre, essere concessi prestiti.

Lo stato di bisogno dell’usurato o di colui che si trovi nell’imminente rischio di diventare tale, sarà accertato con giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo secondo i seguenti criteri di massima:

  1. L’ordine di richiesta e di urgenza;
  2. Il numero dei componenti il nucleo familiare;
  3. La serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno;
  4. Il senso di responsabilità dell’indebitato;
  5. L’accertamento dell’intera esposizione debitoria;
  6. La capacità di rimborso in base alla situazione patrimoniale;
  7. La fondata prospettiva di sottrarre l’indebitato all’usura:

La Fondazione si impegna ad eseguire ogni adempimento necessario per iscriversi nell’apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro e per accedere ai contributi erogati attraverso il Fondo antiusura istituito presso lo stesso Ministero ai sensi dell’art. 15 della legge n.108/96.

La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione e forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

ARTICOLO 5

La dotazione patrimoniale della Fondazione, originariamente di euro cinquantunmilaseicentoquarantacinque/69 (euro 51.645,69), è attualmente ammontante ad euro novantasettemilaseicentoquarantacinque/69 (euro 97.645,69), essendo entrate a far parte del Comitato Onorario di cui al successivo art.12, in qualità di fondatori, le Diocesi di Campobasso-Bojano, Termoli-Larino e Trivento.

Il patrimonio potrà essere aumentato anche da terzi mediante donazioni, lasciti, legati ed elargizioni in genere.

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione impiega il patrimonio e le rendite da questo prodotte nella misura e con le modalità indicate nel successivo articolo 11.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 6

Gli organi della Fondazione sono:

  • Il Comitato Onorario (assemblea soci);
  • Il Consiglio Direttivo e il Presidente;
  • Il Comitato Tecnico-Giuridico;
  • Il Collegio dei Revisori Contabili.

All’interno dei suddetti organi, qualsiasi carica è ricoperta a titolo puramente gratuito, cioè senza alcun compenso con valore di corrispettivo.

ARTICOLO 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, di cui otto (8) nominati in numero di due (2) ciascuno dalle Diocesi di Isernia-Venafro / Trivento / Campobasso-Bojano / Termoli-Larino, in ragione di un membro religioso e uno laico, e un (1) membro laico eletto dal Comitato Onorario; essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non hanno diritto a compensi.

In particolare, il Consiglio direttivo provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titola alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dai presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Comitato Tecnico-Giuridico di cui in seguito, soltanto nel periodo in cui tale carica viene rivestita.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sostituzione il Vece-Presidente:

  • convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
  • adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo in seguito al Consiglio;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dell’atto costitutivo e dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
  • provvede a cooptare dal Comitato Tecnico-Giuridico di cui al successivo art. 14 l’eventuale o gli eventuali dimissionari dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il proprio Presidente e il Vice-Presidente, che sono anche il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, mentre la rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione è attribuita al suo Presidente, ed in sua assenza, al Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo ratifica l’operato del Presidente della Fondazione almeno una volta all’anno e lo fa proprio.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l’anno in seduta ordinaria per esaminare e discutere l’attività svolta dalla Fondazione, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei membri.

Le convocazioni  del Consiglio Direttivo devono essere fatte con preavviso di almeno otto giorni e con l’indicazione dell’ordine da trattare. Le modalità della convocazione è libera.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno un terzo dei membri che lo compongono; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro regolarmente numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente della Fondazione.

TITOLO IV

IMPIEGO DEL PATRIMONIO ED EROGAZIONE DELLE RENDITE

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente, con apposita delibera, le percentuali del Fondo proprio, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato, da destinare a fondo di garanzia per la concessione del credito e per l beneficenza diretta; per quest’ultima, la percentuale non potrà, in ogni caso, superare il dieci per cento (10%) dello stesso.

Le rendite maturate sul Fondo proprio entreranno a far parte del patrimonio e potranno essere erogate anche per l’intero importo.

TITOLO V

COMITATO ONORARIO

ARTICOLO 11

Il Comitato Onorario è l’Assemblea dei fondatori.

Il Comitato Onorario ha la facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

Il Comitato Onorario elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa degli stessi, il Presidente, il quale, al pari del Comitato stesso, avrà la sola funzione di organo a rilevanza meramente interna ed onoraria.

Il Comitato Onorario si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta l’anno, possibilmente nel giorno dei festeggiamenti in onore di S. Pietro Celestino, che attualmente ricorre il 19 maggio.

I membri ammessi e che saranno ammessi a partecipare successivamente all’atto di fondazione sono equiparati a tutti gli effetti ai fondatori.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora, per scadenza dell’incarico o per qualsiasi altra ragione, venga a mancare il membro laico del Consiglio Direttivo nominato dal Comitato Onorario, provvederà con deliberazione a maggioranza assoluta dei presenti il Comitato Onorario entro un mese dalla vacanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il Presidente del Consiglio Direttivo proporrà al Presidente del Comitato Onorario il nominativo del candidato il quale verrà considerato eletto nel caso che il Comitato Onorario non si sia pronunciato entro un mese dalla comunicazione della proposta.

Qualora invece venga a mancare alcuno dei membri nominati dalle Diocesi, queste provvederanno alla sostituzione entro trenta (30) giorni.

I membri del Comitato Onorario, anche se ciò non costituisce dovere giuridico, potranno offrire individualmente la loro collaborazione in relazione all’attività professionale da ciascuno di essi svolta, per realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione.

In caso di impedimento per qualsiasi causa, i membri del Comitato Onorario hanno la facoltà di indicare altra persona per ricoprire il loro incarico.

Il Comitato Onorario potrà, a maggioranza assoluta dei propri membri, in sede di assemblea di prima convocazione, o a maggioranza assoluta dei membri presenti, in sede di assemblea di seconda convocazione, accettare l’eventuale indicazione.

Possono far parte del Comitato Onorario anche Associazioni, Enti Locali o altre Istituzioni, pubbliche e/o private in generale, tramite un proprio rappresentante, le quali condividano gli obiettivi della Fondazione.

I membri del Comitato Onorario che, per due sedute consecutive e senza giustificato motivo, non partecipano alle adunanze regolarmente convocate, sono considerati automaticamente decaduti.

ARTICOLO 12

Al Comitato Onorario spetta di approvare, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio. Al bilancio deve essere allegata una nota illustrativa del Presidente della Fondazione.

L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nell’assemblea di approvazione del bilancio, ciascun membro del Comitato Onorario può farsi rappresentare da un altro membro del Comitato stesso. Ciascun membro del Comitato non può rappresentare più di tre membri dello stesso.

ARTICOLO 13

Il Comitato Tecnico-Giuridico è composto da quattro (4) membri indicati dalle Diocesi partecipanti e ha la funzione di:

  1. individuare il tipo di garanzia che chi è nello stato di bisogno può offrire alle Banche e/o alla Fondazione;
  2. studiare, eventualmente di intesa con Consiglio Direttivo, il tipo di convenzione tra la Fondazione e le Banche;
  3. eventualmente predisporre perizie relative ad eventuali immobili da offrire in garanzia.

I membri del Comitato Tecnico-Giuridico, con modalità che essi stessi individueranno, scelgono tra essi il proprio Presidente, il qulae tiene i rapporti col Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Tecnico-Giuridico, d’intesa col Presidente del Consiglio Direttivo, stabiliscono la frequenza delle loro sedute; essi durano in carica tre anni e possono essere confermati per trienni successivi.

Tutte le cariche a componente del Comitato Tecnico-Giuridico sono gratuite.

La surroga del componente cooptato in Consiglio Direttivo verrà effettuata entro 30 giorni dalla Diocesi competente.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori Contabili  è composto di tre membri, interni o esterni, nominati dal Comitato Onorario su proposta del suo Presidente. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sul bilancio annuale; effettua verifiche di cassa. I Revisori Contabili possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Onorario. Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori Contabili non possono essere scelti tra coloro che svolgono già un’attività professionale, anche a titolo gratuito, a favore della Fondazione

ARTICOLO 15

Il modello organizzativo della Fondazione è incentrato sulla sede della Fondazione di cui all’art.2 del presente Statuto e su n.4 comitati d’ascolto attingendo, previa indicazione vescovile, al volontariato e al personale di Diocesi eventualmente resosi disponibile.

L’attività prestata nel Comitato è da intendersi come solidaristica e rigorosamente gratuita; previa decisione del Consiglio Direttivo potranno essere riconosciute e liquidate solo le spese vive sostenute per accessi (rimborsi km auto, treno e bus al Comitato stesso).

L’articolazione funzionale della Fondazione Antiusura si struttura con proprio regolamento che viene redatto dal Consiglio Direttivo, previa intesa con i Vescovi delle Diocesi Molisane.

TITOLO VII

DECADENZA DALLE CARICHE – ESTINZIONE

ARTICOLO 16

La Fondazione si estingue per le cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria, devolvere la somma che dovesse eventualmente residuare ad altri Enti con scopo affine designati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Prefetto di Isernia.

Tenuto conto delle finalità dell’Ente, qualora un membro degli organi della Fondazione dovesse essere giudicato colpevole con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo, decadrà dalla carica.

In ogni caso si osserverà, in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti della Fondazione, quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno n.220 del 24 ottobre 2007.

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